HOMEPAGE » LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Statuto dell'Associazione "Amici di Santa Maria Infante"

Atto Costitutivo dell'Associazione "Amici di Santa Maria Infante"
Repubblica Italiana
Il giorno di giovedì 30 ottobre 2003, in Minturno, nel mio studio. Innanzi a me dr.ssa Maria Concetta Fuccillo, Notaio iscritta al Collegio Notarile di Latina e residente in Minturno, con lo studio in via Italo Balbo n. 9, località Scauri.
Si sono costituiti
  1. Zenobio Francesco Saverio (o Francesco)
  2. Poccia Giuseppina
  3. Di Lorenzo Laura
  4. Macera Annunziata
  5. Mallozzi Francesco
  6. Fedele Silvana
Della cui personale identità io Notaio sono certo e che avendo i requisiti di legge, d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunziano all'esistenza dei testimoni al presente atto con il quale stipulano e convengono quanto segue:
Articolo 1 - Tra i signori Zenobio Francesco, Poccia Giuseppina, Di Lorenzo Laura, Macera Annunziata, Mallozzi Francesco e Fedele Silvana è costituita una Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE AMICI DI SANTA MARIA INFANTE". L'associazione non si propone fini di lucro ed ha lo scopo lo svolgimento di attività ispirate ai principi Cristiani volte alla difesa dei diritti dei cittadini, nonché voltealla promozione di attività culturali, sociali, sportive, ricreative e di lavoro.
Articolo 2 - L'Associazione ha sede legale e domicilio fiscale in Minturno, località Santa Maria Infante.
Articolo 3 - Lo scopo dell'Associazione, il patrimonio di essa, le norme sul suo ordinamento e la sua amministrazione, le categorie degli associati ed i relativi diritti ed obblighi, le condizioni della loro ammissione ed ogni altra norma relativa al funzionamento ed all'estinzione dell'Associazione, sono previsti e regolati nello Statuto che, approvato dai costituiti e da me Notaio, firmato, previa lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.
Articolo 4 - i soci fondatori, i qui costituiti Zenobio Francesco, Poccia Giuseppina, Di Lorenzo Laura, Macera Annunziata, Mallozzi Francesco e Fedele Silvana di comune accordo tra loro procedono all'unanimità all'elezione del Comitato Direttivo nelle persone di:
  1. Zenobio Franceso Saverio: Presidente
  2. Di Lorenzo Laura: Vice Presidente
  3. Mallozzi Francesco: Segretario Tesoriere
con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e al presidente del Comitato Direttivo la rappresentanza legale dell'Associazione, i quali durano in carica 3 anni e dichiarano di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.
Articolo 5 - I soci fondatori versano nelle casse sociali la somma di Euro 15 ciascuno quale contributo non soggetto a ripetizione, da intendersi a fondo perduto.
Articolo 6 - Le spese del presente atto, sua registrazione, annessi e dipendenti sono a carico dei soci fondatori. Richiesto ho rogato il presente, scritto a macchina da persona di mia fiducia su quattro facciate di un foglio e si è da me Notaio letto, una all'allegato, alle parti costituite che interpellate lo approvano e si firmano con me Notaio.
FIRMATO: Zenobio Francesco Saverio, Poccia Giuseppina, Di Lorenzo Laura, Macera Annunziata, Mallozzi Francesco, Fedele Silvana.
TITOLO I - Denominazione, scopo, sede
Articolo 1 - E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata Associazione amici di Santa Maria Infante
Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Minturno, località Santa Maria Infante e potrà istituire sedi operative e secondarie.
Articolo 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro. Lo scopo principale dell'Associazione è di:
  • difendere i diritti dei cittadini anche assumendo, provvisoriamente, le funzioni di "Consulta di Frazione" prevista dallo Statuto del Comune di Minturno (art. 7)
  • promuovere attività culturali, sociali, sportive, ricreative e di lavoro
  • favorire la socialità e la solidarietà fra i cittadini e facilitare il processo evolutivo ed educativo delle persone
  • promuovere iniziative lavorative ed occupazionali sollecitando le autorità, i cittadini, i genitori, promuovendo corsi di formazione, uffici di assistenza pratiche, Cooperative: di lavoro, agricole, artigianali, di consumo, commerciali, turistiche, di ristorazione, alberghiere, edilizie, ecc. e quant'altro serve affinché l'emigrazione dal comune di Minturno, diventi una libera scelta e non una costrizione
  • pubblicare un giornale che tratta le questioni del Comune di Minturno e quant'altro interessi i soci
  • favorire l'inserimento nella vita sociale e nella comune convivenza di chi, volontariamente o involontariamente, ne è stato escluso (es. handicappati, tossicodipendenti, anziani, ex carcerati ecc. ecc.)
Potrà, inoltre, assumere e assecondare ogni altra iniziativa meritevole e compatibile con i propri fini statutari organizzata da altre associazioni.
TITOLO II - Associati
Articolo 4 - Sono associati dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivi, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche o enti, che ne condividano in modo espresso gli scopi, che accettino il presente statuto o altro regolamento interno e che presentino richiesta scritta d'adesione. I soci possono essere: EFFETTIVI, SOSTENITORI, JUNIORES.
I soci effettivi sono quelli residenti o domiciliati nella frazione di Santa Maria Infante.
I soci sostenitori sono quelli NON residenti o domiciliati nella frazione di Santa Maria Infante.
I soci juniores sono quelli di età inferiore ai 18 anni.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale prevista. I soci juniores pagheranno una quota associativa annuale pari ad un terzo di quella prevista per gli altri soci e avranno, comunque, diritto al giornalino dell'Associazione. Non potranno far parte del direttivo ma un loro rappresentante potrà partecipare alle sue riunioni per proporre e discutere problemi di interesse giovanile. L'ammissione a socio può essere respinta dal consiglio direttivo per comportamento contrario ai principi dell'associazione. la qualifica di socio viene meno per: DECESSO, DIMISSIONI o in seguito a delibera del consiglio direttivo per comportamento contrario ai principi dell'associazione.
Articolo 5 - L'associazione si prefigge di collaborare con la comunità parrocchiale ed altre comunità. Queste hanno diritto di delegare, di volta in volta, uno di loro a partecipare alle riunioni del direttivo dell'associazione, pre presentare ed illustrare loro proposte.
TITOLO III - Organi dell'associazione
Articolo 6 - Gli organi direttivi dell'Associazione sono:
  1. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
  2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  3. IL PRESIDENTE
  4. IL SEGRETARIO TESORIERE
  5. IL COLLEGIO SINDACALE
  6. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 7 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI. L'assemblea generale dei Soci, ORDINARIA, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno con invito esposto nei locali frequentati dai soci e in tutti gli altri modi possibili per informare tutti gli aventi diritto. L'assemblea, STRAORDINARIA, deve essere convocata dal Direttivo, ogni qual volta ne faccia richiesta un terzo dei soci effettivi o tre quarti dello stesso Consiglio Direttivo. L'assemblea è valida in prima convocazione se vi è l'intervento della metà più uno dei soci effettivo. In seconda convocazione è valida presenti almeno un terzo dei soci effettivi. La seconda convocazione può essere prevista, anche, un'ora dopo la prima.
Il socio impossibilitato a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio presente può presentare una sola delega scritta. Nelle assemblee hanno diritto di parola e al voto tutti i soci: EFFETTIVI, SOSTENITORI e JUNIORES. Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'associazione o da un socio nominato dall'assemblea. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza per alzata di mano senza tener conto delle regole. L'assemblea provvede all'elezione del consiglio direttivo, del collegio sindacale e dei probiviri, con votazione SEGRETA, quando il numero dei candidati è superiore ad undici per il direttivo, a cinque per il collegio sindacale, a tre per i probiviri. Le votazioni saranno PALESI per alzata di mano in blocco quando i candidati sono meno di dodici per il direttivo, sono cinque per il collegio sindacale e tre per i probiviri. Se fra i candidati vi è almeno una donna, essa, a prescindere dal numero di voti che ottenga, risulterà eletta comunque e farà parte del consiglio direttivo. Ad ogni associato è riconosciuto il diritto di un solo voto.
L'assemblea approva il bilancio e la quota associativa proposti dal direttivo. L'amministrazione inizia il primo di gennaio e si conclude il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio viene discusso ed approvato nell'assemblea generale da tenere entro il mese di aprile. Dell'assemblea deve risultare un verbale trascritto sul relativo registro, firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea, che possono essere diversi da quelli dell'associazione.
Articolo 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il consiglio direttivo è formato da tre a undici componenti scelti fra i soci effettivi in base al numero massimo dei soci disposti a candidarsi. Dura in carica tre anni. Decade prima per dimissioni della metà dei consiglieri. Elegge nel suo interno, con voto palese, il Presidente e il suo vice. Nomina il segretario - tesoriere anche fra i soci non facenti parte del consiglio direttivo. Si riunisce una volta al mese e tutte le volte che il presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di un terzo dei consiglieri. La riunione è valida presenti la metà degli appartenenti il direttivo. E', normalmente, pubblica. E'segreta solo quando si tratta argomenti delicati relativi a persone.
In ogni occasione di impedimento il vice presidente svolge tutte le funzioni del presidente. Ad ogni riunione deve corrispondere un verbale, trascritto sull'apposito registro, firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale deve essere letto e confermato nella riunione successiva. Le votazioni sono ad alzata di mano e approvate a maggioranza, sono segrete quando si tratta argomenti delicati relativi a persone. Nelle votazioni, anche quelle segrete, che risultino paritarie il voto del presidente vale doppio. Al direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, di rappresentanza e può dare incarico, per l'attuazione di una determinata questione, a membri del direttivo, a soci, o a non soci esperti della questione.
Tutte le cariche e gli incarichi sono a titolo ratuito. Sono rimborsate solo le spese sostenute, autorizzate dal direttivo e documentate. La carica di consigliere è incompatibile con cariche politiche pubbliche.
Articolo 9 - IL PRESIDENTE. Il Presidente rappresenta, in tutte le manifestazioni NESSUNA ESCLUSA, L'ASSOCIAZIONE. Provvede all'esecuzione, o a far eseguire, tutte le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea che, di norma, presiede. Nomina il SEGRETARIO - TESORIERE su indicazione del direttivo. Ha la firma, abbinata congiunta a quella del segretario - tesoriere, su tutti i conti correnti dell'associazione. LA CARICA DI PRESIDENTE E' INCOMPATIBILE CON CARICHE POLITICHE PUBBLICHE.
Articolo 10 - IL SEGRETARIO TESORIERE. E' scelto fra i soci effettivi, partecipa alle runioni del direttivo ma, se non è anche consigliere, non ha diritto di voto. Raccoglie e custodisce i fondi dell'associazione tenendo il registro di cassa aggiornato. Ha la firma abbinata a quella del presidente su tutti i conti correnti. Nel contratto di C/C dovrà essere specificato che la sostituzione di una o entrambe le firme, in ogni caso, avverrà consegnando il verbale della seduta del direttivo che lo prevede, senza altre formalità. Provvede ai prelievi sul C/C ed effettua i successivi pagamenti su autorizzazione del direttivo. prepara i bilanci e resoconti per il direttivo e l'assemblea. Tiene il registro verbali del direttivo, il registro verbali delle assemblee e il registro cassa, che mette sempre a disposizione dei sindaci e del direttivo. A disposizione dei soci solo durante le assemblee.
Articolo 11 - IL COLLEGIO SINDACALE. E' formato da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. Controlla l'amministrazione dell'associazione, il rispetto delle leggi e dello statuto. Dura in carica tre anni. Decade con il direttivo.
Articolo 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI. E' formato da tre membri, anche non soci, giudica sulle vertenze fra i soci, consiglieri e tutte le cariche dell'associazione. Il suo giudizio è insindacabile. Dura in carica tre anni e decade con il direttivo.
TITOLO IV - IL PATRIMONIO
Articolo 13 - Il patrimonio dell'associazione è formato:
  • dalle quote associative
  • dalle donazioni di enti e privati
  • dai beni mobili ed immobili acquisiti o ricevuti in donazione
  • da interessi eventualmente maturati
  • le quote associative non sono trasmissibili
  • è fatto divieto di distribuire aventuali avanzi di gestione, fondi e riserve, durante la vita dell'associazione.
L'associazione, costretta alla mobilitazione per raggiungere gli scopi sociali, si impegna a ricorrere a lotte democratiche nell'ambito delle leggi dello Stato.
TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 14 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
TITOLO VI - SCIOGLIMENTO
Articolo 15 - L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 c.c.:
  • quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi
  • per le altre cause all'articolo 27 c.c.
In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patromonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Inoltre l'assemblea nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.
TITOLO VII - CONTROVERSIE
Articolo 16 - In caso di controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con l'esclusione di ogni giurisdizione, all'arbitraggio di una persona designata di comune accordo tra le parti, il giudizio della quale resta insindacabile e inappellabile.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.
FIRMATO: MALLOZZI FRANCESCO, ZENOBIO FRANCESCO SAVERIO, POCCIA GIUSEPPINA, DI LORENZO LAURA, MACERA ANNUNZIATA, FEDELE SILVANA

Inizio Pagina
© Associazione "Amici di Santa Maria Infante" - Via Cadorna, 86 – 04020 Santa Maria Infante di Minturno (LT) 0771-678007