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Esenzione dal pagamento del ticketAlcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (cioè esenzione dal pagamento del ticket) sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali, come le visite mediche specialistiche, ma anche sugli esami di laboratorio e sulle indagini diagnostiche, come ad esempio ecografie, TAC, risonanze magnetiche, esami endoscopici ecc.Di seguito vengono indicate le categorie di cittadini che hanno diritto a tale tipo di esenzione (Legge 537/1993 e successive modificazioni). Categorie di esenti: > Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro l’anno; > Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; > Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro l’anno, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; > Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuale inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Coloro che appartengono a una di queste categorie sono esentati dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. Per ottenete tale beneficio, l’interessato (per sé e per i suoi familiari a carico) dovrà recarsi presso lo sportello “esenzioni” della propria ASL per sottoscrivere su modelli prestampati una “autodichiarazione” con cui attesterà di appartenere ad una delle categorie sopra citate. Lo sportello competente, acquisita la dichiarazione, rilascerà un “cartellino” su cui sarà documentato lo stato di esenzione e la relativa scadenza (che può essere annuale o anche più lunga). Inoltre, ogniqualvolta beneficerà di una prestazione sanitaria, l'interessato, mostrando allo sportello-cassa il proprio “cartellino”, dovrà firmare la ricetta nell’apposito spazio, barrando la casella riportante la lettera “R”). (N.B. Il medico che compila la “ricetta”, non è tenuto ad indicare il codice di esenzione per reddito, ma solo quello per patologie, invalidità, o altri). NOTE IMPORTANTI: Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare (somma dei redditi dei singoli membri del nucleo), riferito all'anno precedente. Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito annuale inferiore a 2.840,51 euro). Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione. N.B. Di recente il Governo ha annunciato un “giro di vite” sulle esenzioni per reddito, nel senso che saranno intensificati i controlli da parte della autorità competenti per identificare coloro che indebitamente utilizzano o hanno utilizzato tale beneficio senza i dovuti requisiti, accedendovi con dichiarazioni mendaci. |
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